lunedì 25 giugno 2007

Alcune considerazioni sulla successione nel contratto di locazione per i conviventi more uxorio

La proposta di legge sui DICO stabilisce che in caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione, l'altro convivente può succedergli nel rapporto.
Il disposto è superfluo poiché già previsto con legge 392 del 1978, art. 6:

"In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto(1).

(1) La Corte Cost., con sentenza 7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato: l’illegittimità cost. del presente comma, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio; l’illegittimità cost. del terzo comma, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto; l’illegittimità dell’art. 6, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale."

Ciò, come molti altri aspetti che tratteremo in post successivi, dimostrano la natura ideologico-strumentale della cosiddetta legge sulle coppie di fatto.


-->

Nessun commento: